REGIME FORFETARIO – NOVITÀ 2020
La legge di bilancio 2020 ha modificato la disciplina del regime forfettario di cui alla legge 190/2014. Per effetto di tali novità molti soggetti, che nel 2019 adottavano il regime forfettario, dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.
Le novità sono le seguenti:
- nel 2020 non possono adottare il regime forfettario i soggetti che nel 2019 hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti per importi superiori a 20.000 euro;
- è prevista l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che nel 2019 possiedono redditi da lavoro dipendente ed assimilati (es: pensione) di importo superiore a € 30.000. Sono pertanto penalizzati i dipendenti/pensionati con redditi superiori al predetto limite. La citata limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro dipendente.
N.B.: purtroppo alla data attuale non è chiara l’entrata in vigore della nuova disciplina. Sul tema si devono attendere i chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.
Partendo dalla premessa che, per i soggetti in regime forfettario è previsto un esonero dall’emissione della fattura elettronica, al fine di incentivarne l’utilizzo è prevista la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento qualora il contribuente in regime forfettario emetta fatture elettroniche per l’intero periodo d’imposta.
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE
È stata di nuovo riproposta, per gli imprenditori individuali, la possibilità di estromettere dall’impresa gli immobili strumentali. Gli immobili devono rientrare nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E (strumentali per natura e per destinazione) ed essere posseduti alla data del 31/10/2019. L’imprenditore deve essere in attività all’1/1/2020. L’estromissione, da effettuarsi entro il 31/5/2020, è tassata con un’imposta sostitutiva dell’8%. I versamenti dell’imposta sostitutiva dovranno essere effettuati entro il 30-11-2020 (nella misura del 60%) e il 30-6-2021 (il rimanente 40%).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È concessa la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di terreni edificabili e agricoli e partecipazioni non quotate posseduti alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. Per procedere alla rivalutazione entro il 30.6.2020 si deve provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva dovuta all’erario è pari all’11%.
SPESE VETERINARIE – AUMENTO DETRAZIONE
Dal 1° gennaio 2020 la detrazione IRPEF prevista per le spese veterinarie è stata innalzata a 500 euro (è sempre presente la franchigia di 129,11 euro).
CREDITO D’IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI
Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili è introdotto un credito d’imposta per le spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Si precisa che per dare attuazione a tale credito si deve attendere un decreto del MEF.
DETRAZIONI FISCALI IN BASE AL REDDITO
La manovra fiscale 2020 riduce la detrazione degli oneri detraibili di cui all’articolo 15 del TUIR (es. spese mediche), per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.
A decorrere dal 2020, la detrazione spetterà per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro e, se superiore, in misura minore, pari al rapporto tra 240mila euro, e 120 mila euro. Ne consegue che per i redditi superiori a 120.000 euro, la detrazione spettante diminuirà all’aumentare del reddito sino ad azzerarsi al raggiungimento e superamento dei 240 mila euro.
COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI
Sono state modificate le regole che disciplinano la compensazione “orizzontale” dei crediti tributari introducendo nuovi vincoli. La modifica interessa i crediti maturati a decorrere dal 2019 relativi:
- al credito IVA annuale/trimestrale
- crediti IRPEF / IRES / IRAP
per importi superiori a € 5.000 annui.
Per effetto della novità, la compensazione può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito (provvisto del visto di conformità).
Gli effetti delle novità comportano un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari, con i conseguenti aggravi finanziari in capo al contribuente.
N.B.: le sopracitate limitazioni interessano solo le compensazioni orizzontali e non anche le compensazioni verticali (es. IVA su IVA).
Un’altra novità dispone che il modello F24 in presenza di compensazioni “orizzontale” di crediti tributari deve essere inviato all’Agenzia esclusivamente tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate, con il conseguente divieto di utilizzare l’internet banking.
La novità consiste nel fatto che le regole sopra indicate si applicano anche ai soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).
TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI
A partire dal 1° gennaio 2020, è previsto che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15 del TUIR, è riconosciuta a condizione che la spesa sia pagata con modalità tracciate (es: bancomat, carta di credito, carta prepagata, bonifico bancario o postale, assegno, ecc.).
A titolo di esempio rientrano nell’obbligo di pagamento tracciato, per beneficiare delle detrazioni fiscale le spese mediche, veterinarie, funebri, perla frequenza scuole e università, assicurazioni rischio morte, erogazioni liberali, iscrizione dei ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, abbonamento al trasporto pubblico, ecc.
N.B.: la disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e private accreditate al SSN.
LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE
Il collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 ha introdotto delle nuove soglie all’utilizzo del denaro contante. L’entrata in vigore della novità legislativa non è immediata, ma è differita del tempo.
Nel ricordare che in base alle attuali regole, è disposto il divieto di trasferimento di denaro contante fra soggetti diversi per importi pari e superiori a 3.000 euro. Le novità legislative prevedono la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
- € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022